StatutoTitolo II

Art. 8

In vigore dal 8 dic 1904
Tutti i sordo-muti che soddisfino alle condizioni stabilite dagli possono essere ammessi nell'Istituto mediante il pagamento di una retta, che viene fissata, tanto per i maschi che per le femmine, in L. 1.30 al giorno. Hanno la precedenza coloro ai quali furono conferiti posti gratuiti o semigratuiti a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, della provincia di Roma, dell'Istituto medesimo e di altri enti morali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-8

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