Statuto›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 8 dic 1904
L'età per l'ammissione è fissata per gli alunni d'ambo i sessi fra gli otto e gli undici anni compiuti, a meno che non provengano da altro Istituto congenere.
Gli alunni rimangono nell'Istituto il tempo necessario per compiere gli studi, e in ogni caso non oltre i 20 anni compiuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-11