Statuto›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 8 dic 1904
I posti a pagamento vengono conferiti dal Consiglio di amministrazione.
I posti gratuiti o semigratuiti sono tutti conferiti per concorso.
Quelli a carico dello Stato sono conferiti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione; quelli a carico dell'Istituto sono conferiti dalla Commissione di amministrazione, previa l'approvazione del Ministero; quelli a carico di altri Enti morali sono conferiti dagli Enti stessi, e ne è data comunicazione al Ministero. In ogni caso il bando di concorso deve essere pubblicato nel bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione e nella Gazzetta Ufficiale.
Chi ottiene un posto semigratuito deve versare all'Istituto la metà della retta stabilita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-13