Statuto›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 8 dic 1904
Per coloro che desiderano un trattamento speciale la maggiore retta è fissata in L. 700 annue per la manutenzione e la rinnovazione della biancheria e degli abiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-10