StatutoTitolo II

Art. 10

In vigore dal 8 dic 1904
Per coloro che desiderano un trattamento speciale la maggiore retta è fissata in L. 700 annue per la manutenzione e la rinnovazione della biancheria e degli abiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-10

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