Statuto›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 8 dic 1904
Le domande per i posti a pagamento debbono essere indirizzate al presidente del Consiglio d'amministrazione con gli stessi documenti prescritti per i posti di favore, salvo che invece del certificato di povertà deve essere esibita una obbligazione, in carta bollata, del padre, o di chi ne fa le veci, con garanzia di persona di nota solvibilità, per il pagamento dell'intera quota annuale.
In luogo della garanzia personale può darsi in deposito una cartella di rendita consolidata, ovvero un libretto di cassa di risparmio per la somma corrispondente ad un trimestre di pensione, autorizzandosi l'amministrazione a riscuotere le somme depositate, in caso di non adempiuto pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-15