Statuto›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 8 dic 1904
S'insegnano inoltre ai maschi i mestieri di sarto, di falegname, di calzolaio, di rilegatore di libri, e gli altri che sono determinati dal regolamento, ed alle femmine i lavori donneschi ed il mestiere di sarta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-19