Statuto›Titolo IV›Capo I
Art. 24
In vigore dal 8 dic 1904
La direttrice sovraintende al buon andamento morale a disciplinare della sezione femminile, e da essa dipendono le persone addette a questa sezione.
Per la parte economica e didattica essa si uniforma alle disposizioni del Consiglio d'amministrazione con il quale normalmente comunica a mezzo del direttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-24