Statuto›Titolo IV›Capo I
Art. 27
In vigore dal 8 dic 1904
Ciascun assistente della sezione maschile ha la sorveglianza di una camerata composta di un numero di alunni non maggiore a 15. Le assistenti della sezione femminile sono coadiuvate dalle maestre di lavori donneschi, e, occorrendo, anche dalle maestre elementari.
Il direttore, determina le classi nelle quali gli assistenti dell'una e dell'altra sezione devono coadiuvare i maestri titolari.
Sono da preferire in questa designazione le classi preparatorie e quelle di articolazione.
Gli assistenti di ambo le sezioni impartiscono per turno l'istruzione agli alunni durante le vacanze autunnali, con l'orario stabilito dal Consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-27