StatutoCapo II

Art. 31

In vigore dal 8 dic 1904
Nel ruolo organico già citato nel presente statuto sono determinati gli stipendi e le prestazioni in natura spettanti a ciascuno dei funzionari dell'Istituto a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo