Statuto›Capo II
Art. 31
In vigore dal 8 dic 1904
Nel ruolo organico già citato nel presente statuto sono determinati gli stipendi e le prestazioni in natura spettanti a ciascuno dei funzionari dell'Istituto a carico del bilancio dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-31