Statuto›Capo II
Art. 33
In vigore dal 8 dic 1904
Il Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del direttore, può, in via eccezionale, concedere all'insegnante che ne faccia domanda, di partecipare alla vita comune dell'Istituto, versando nella cassa di questo, in corrispettivo del vitto e dell'alloggio, l'annua somma di L. 600.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-33