Statuto›Titolo IV›Capo I
Art. 28
In vigore dal 8 dic 1904
Il segretario-economo disimpegna i servizi di cassa e di economato e quelli di segreteria alla dipendenza del direttore. Il ragioniere contabile tiene i servizi di ragioneria e di contabilità, e supplisce il segretario-economo nei casi di assenza e di malattia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-28