Statuto›Titolo IV›Capo I
Art. 23
In vigore dal 8 dic 1904
Il direttore presenta ogni mese al Consiglio d'amministrazione una relazione sull'andamento disciplinare, sanitario ed economico dell'Istituto. Riceve le domande delle famiglie per l'ammissione degli allievi, sia a pagamento, che con pensione gratuita o semi-gratuita; cura che le domande siano corredate dei necessari documenti e, assunte le opportune informazioni, le trasmette al Consiglio d'amministrazione, unendovi il proprio voto motivato.
Accoglie gli alunni e le alunne al loro ingresso nell'Istituto; corrisponde con le loro famiglie, dando notizie circa la loro salute, la loro condotta e il loro progresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-23