Statuto›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 8 dic 1904
Almeno due volte per settimana, e nelle ore di ricreazione, ha luogo l'insegnamento della ginnastica, che è affidato, previo accordo col medico dell'Istituto, per la sezione maschile ad un maestro speciale, e per la femminile alle maestre elementari, sotto la direzione del maestro maschile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-18