Statuto›Titolo IV›Capo I
Art. 22
In vigore dal 8 dic 1904
Il direttore sovraintende al buon andamento morale, disciplinare e didattico dell'Istituto, sorveglia la gestione economica, e, con la cooperazione del segretario economo, predispone i conti consuntivi e i bilanci preventivi, che nei termini di tempo prescritti presenta al Consiglio d'amministrazione unendovi un rapporto esplicativo e giustificativo dei risultati ottenuti e degli stanziamenti proposti.
Egli ha sotto la propria dipendenza tutto il personale amministrativo, di sorveglianza e di servizio interno addetto all'Istituto e cura l'esatta osservanza di ogni legge e disposizione superiore che lo riguarda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-22