StatutoTitolo IVCapo I

Art. 21

In vigore dal 8 dic 1904
Il personale dell'Istituto stipendiato a carico dello Stato è indicato nel ruolo organico approvato con R. decreto 22 luglio 1897, n. 368. L'Istituto provvede sul proprio bilancio allo stipendio degli assistenti di camerata, ed al salario del personale di servizio.
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