Statuto›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 8 dic 1904
Il Consiglio d'amministrazione, a cui sono trasmesse tutte indistintamente le domande per posti gratuti o semigratuiti, ne compila la graduatoria unica, e la comunica così al Ministero come agli altri Enti morali per i conferimenti di loro competenza.
Nella compilazione di questa graduatoria il Consiglio ha riguardo:
a) all'età del sordo-muto;
b) alla condizione economica della famiglia;
c) alle particolari benemerenze di questa.
A parità di condizioni, si terrà conto della data di presentazione della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-14