StatutoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 8 dic 1904
Il Consiglio d'amministrazione, a cui sono trasmesse tutte indistintamente le domande per posti gratuti o semigratuiti, ne compila la graduatoria unica, e la comunica così al Ministero come agli altri Enti morali per i conferimenti di loro competenza. Nella compilazione di questa graduatoria il Consiglio ha riguardo: a) all'età del sordo-muto; b) alla condizione economica della famiglia; c) alle particolari benemerenze di questa. A parità di condizioni, si terrà conto della data di presentazione della domanda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-14

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