Statuto›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 8 dic 1904
La retta annua per ogni posto a pagamento deve essere versata allo istituto in rate trimestrali anticipate. Nel caso di decesso o di uscita dell'alunno prima del termine della sua educazione, si restituisce quanto fu anticipato a titolo di pensione, meno la mesata in corso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-9