StatutoTitolo II

Art. 9

In vigore dal 8 dic 1904
La retta annua per ogni posto a pagamento deve essere versata allo istituto in rate trimestrali anticipate. Nel caso di decesso o di uscita dell'alunno prima del termine della sua educazione, si restituisce quanto fu anticipato a titolo di pensione, meno la mesata in corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo