Statuto›Capo II
Art. 5
In vigore dal 8 dic 1904
Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese, e straordinariamente ogni volta che sia creduto necessario dal presidente che lo convoca.
Il Consiglio nelle sue adunanze è assistito da un segretario, la cui scelta deve essere fatta dal Consiglio stesso tra i suoi membri.
Il direttore e la direttrice nelle deliberazioni che concernono le proprie persone si astengono dall'intervenire al Consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-5