Statuto›Capo II
Art. 32
In vigore dal 8 dic 1904
Tutti i funzionari compresi nel detto ruolo, eccettuati il medico ed il chirurgo, hanno diritto all'aumento di un decimo sullo stipendio per ogni sessennio di effettivo servizio prestato in qualità di reggente e di titolare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-32