Statuto›Capo III
Art. 37
In vigore dal 8 dic 1904
Al direttore, alla direttrice, al censore, al catechista, agli insegnanti di ambo le sezioni può essere accordato dal Consiglio di amministrazione un congedo, che in complesso non ecceda i due mesi.
Il congedo del direttore non deve essere contemporaneo a quello del censore, nè il congedo della direttrice a quello della prima maestra delle classi superiori femminili.
Agli assistenti può essere concesso un congedo di 15 giorni compatibilmente con le esigenze del servizio.
Al segretario-economo e al ragioniere contabile può essere concesso un congedo di 30 giorni, ma non contemporaneamente.
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