StatutoCapo III

Art. 37

In vigore dal 8 dic 1904
Al direttore, alla direttrice, al censore, al catechista, agli insegnanti di ambo le sezioni può essere accordato dal Consiglio di amministrazione un congedo, che in complesso non ecceda i due mesi. Il congedo del direttore non deve essere contemporaneo a quello del censore, nè il congedo della direttrice a quello della prima maestra delle classi superiori femminili. Agli assistenti può essere concesso un congedo di 15 giorni compatibilmente con le esigenze del servizio. Al segretario-economo e al ragioniere contabile può essere concesso un congedo di 30 giorni, ma non contemporaneamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-37

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