Statuto›Capo IV
Art. 39
In vigore dal 8 dic 1904
Le punizioni che possono infliggersi al personale dell'Istituto sono:
I. Ammonizione.
II. Censura.
III. Sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio.
IV. Remozione dall'ufficio.
Le punizioni inflitte sono notate nei registri del personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-39