StatutoCapo IV

Art. 39

In vigore dal 8 dic 1904
Le punizioni che possono infliggersi al personale dell'Istituto sono: I. Ammonizione. II. Censura. III. Sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio. IV. Remozione dall'ufficio. Le punizioni inflitte sono notate nei registri del personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-39

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