Statuto›Capo IV
Art. 42
In vigore dal 8 dic 1904
La remozione dall'ufficio può aver luogo nelle cause seguenti:
persistenza nelle mancanze che provocarono la sospensione;
atti, che, senza cadere sotto l'azione penale, costituiscono mancanze contro l'onore;
condanne per reato di falso, furto, frode, appropriazione indebita, peculato, corruzione, concussione, attentato ai buoni costumi e per qualsiasi reato che importi l'interdizione dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza;
offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia, alle leggi fondamentali dello Stato o all'unità della Nazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-42