StatutoCapo V

Art. 45

In vigore dal 8 dic 1904
L'assistenza sanitaria è affidata ad un medico e ad un chirurgo, che sono nominati per decreto Ministeriale, in seguito a concorso per titoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-45

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Art. 45 Che approva e contiene lo statuto organico col quale sara' governato il R. Istituto dei sordomuti di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo