Statuto›Capo V
Art. 47
In vigore dal 8 dic 1904
È obbligo del medico e del chirurgo di accorrere a qualunque chiamata. Debbono inoltre visitare effettivamente l'Istituto insieme al direttore e alla direttrice ogni 15 giorni, e fare rapporto al Consiglio delle loro osservazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-47