Statuto›Capo IV
Art. 44
In vigore dal 8 dic 1904
L'ammonizione è inflitta per iscritto dal Consiglio d'amministrazione.
La censura e la sospensione sono pronunciate dal Ministero, in seguito a proposta motivata dal Consiglio d'amministrazione.
La remozione dall'ufficio è inflitta per decreto Reale, o del Ministero, o del Consiglio d'amministrazione, secondo che l'impiegato sia di nomina Regia, Ministeriale, o diretta del Consiglio suddetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-44