StatutoCapo IV

Art. 44

In vigore dal 8 dic 1904
L'ammonizione è inflitta per iscritto dal Consiglio d'amministrazione. La censura e la sospensione sono pronunciate dal Ministero, in seguito a proposta motivata dal Consiglio d'amministrazione. La remozione dall'ufficio è inflitta per decreto Reale, o del Ministero, o del Consiglio d'amministrazione, secondo che l'impiegato sia di nomina Regia, Ministeriale, o diretta del Consiglio suddetto.
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