Statuto›Capo IV
Art. 40
In vigore dal 8 dic 1904
Le cause che danno luogo alle pene disciplinari di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente sono:
l'accertata negligenza nell'osservanza dei propri doveri;
la debolezza nell'esercizio del proprio ufficio;
gli atti non molto gravi contro la disciplina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-40