StatutoCapo IV

Art. 40

In vigore dal 8 dic 1904
Le cause che danno luogo alle pene disciplinari di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente sono: l'accertata negligenza nell'osservanza dei propri doveri; la debolezza nell'esercizio del proprio ufficio; gli atti non molto gravi contro la disciplina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo