Statuto›Capo II
Art. 35
In vigore dal 8 dic 1904
Le retribuzioni degli assistenti rimangono a carico del bilancio dell'Istituto, e sono di L. 600 annue per gli assistenti della sezione maschile, e di L. 500 per le assistenti della sezione femminile, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-35