Statuto›Capo II
Art. 36
In vigore dal 8 dic 1904
Il numero delle persone di servizio è determinato dal Consiglio d'amministrazione che ne inscrive anno per anno i salari nel bilancio passivo dell'Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-36