StatutoCapo II

Art. 36

In vigore dal 8 dic 1904
Il numero delle persone di servizio è determinato dal Consiglio d'amministrazione che ne inscrive anno per anno i salari nel bilancio passivo dell'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-36

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo