Statuto›Capo IV
Art. 41
In vigore dal 8 dic 1904
La sospensione s'infligge nei seguenti casi:
gravi mancanze in servizio o gravi atti d'indisciplina;
recidiva sui fatti che provocarono la censura;
pubblico biasimo di atti dell'autorità superiore;
atti che tornino a disdoro dell'impiegato;
condotta morale riprovevole.
Si applica similmente la sospensione quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento penale. In questo caso la sospensione dura fino alla decisione dell'autorità giudiziaria.
Alla famiglia dell'impiegato sospeso può essere concesso a titolo di alimento un sussidio che in ogni caso non può essere maggiore di tre quarti dello stipendio dell'impiegato.
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