StatutoCapo IV

Art. 41

In vigore dal 8 dic 1904
La sospensione s'infligge nei seguenti casi: gravi mancanze in servizio o gravi atti d'indisciplina; recidiva sui fatti che provocarono la censura; pubblico biasimo di atti dell'autorità superiore; atti che tornino a disdoro dell'impiegato; condotta morale riprovevole. Si applica similmente la sospensione quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento penale. In questo caso la sospensione dura fino alla decisione dell'autorità giudiziaria. Alla famiglia dell'impiegato sospeso può essere concesso a titolo di alimento un sussidio che in ogni caso non può essere maggiore di tre quarti dello stipendio dell'impiegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo