StatutoCapo IV

Art. 43

In vigore dal 8 dic 1904
Le predette pene disciplinari non si possono applicare se prima non siano state esaminate le discolpe che l'impiegato credesse presentare a voce o per iscritto entro un termine perentorio, che è stabilito caso per caso dal Consiglio d'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-43

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo