Statuto›Capo IV
Art. 43
In vigore dal 8 dic 1904
Le predette pene disciplinari non si possono applicare se prima non siano state esaminate le discolpe che l'impiegato credesse presentare a voce o per iscritto entro un termine perentorio, che è stabilito caso per caso dal Consiglio d'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-43