StatutoCapo V

Art. 46

In vigore dal 8 dic 1904
In caso di giustificato impedimento, i suddetti sanitari debbono farsi supplire a loro spese da un collega, con l'approvazione del presidente del Consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;596#art-s-46

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