Testo unico›Capo VI
Art. 92
Art. 164 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
È mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finché non si provvede in conformità dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-92