Testo unico›Capo VI
Art. 89
Art. 161 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, e, in caso contrario, determinata dall'autorità competente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-89