Testo unico›Capo VI
Art. 87
Art. 159 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-87