Testo unicoCapo VI

Art. 86

Art. 158 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del Genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.
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