Testo unicoCapo VI

Art. 81

Art. 153 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-81

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