Testo unicoCapo VI

Art. 78

Art. 150 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti. Le variazioni che tornasse utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto Reale, sentiti i consigli provinciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-78

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo