Testo unico›Capo VI
Art. 78
Art. 150 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.
Le variazioni che tornasse utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto Reale, sentiti i consigli provinciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-78