Testo unicoCapo VI

Art. 79

Art. 151 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-79

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