Testo unicoCapo VI

Art. 82

Art. 154 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere. Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i ragolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-82

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo