Testo unico›Capo VI
Art. 82
Art. 154 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.
Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i ragolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-82