Testo unicoCapo VI

Art. 88

Art. 160 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Nelle fluitazioni a tronchi sciolti, i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione. È tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-88

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo