Testo unico›Capo VI
Art. 88
Art. 160 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Nelle fluitazioni a tronchi sciolti, i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.
È tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-88