Testo unico›Capo VI
Art. 90
Art. 162 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-90