Testo unico›Capo VI
Art. 91
Art. 163 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso e di servitù, od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie, senza che per ciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purchè regolarmente autorizzati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-91