Testo unico›Capo VII
Art. 95
Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 14 nov 1962
Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall', è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.
Note all'articolo
- La L. 2 gennaio 1910, n. 9 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lett. b)) che "le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili".
- La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-95