Testo unico›Capo VII
Art. 95
95 / 102Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 14 nov 1962
Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall', è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.
Note all'articolo
- La L. 2 gennaio 1910, n. 9 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lett. b)) che "le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili".
- La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-95