Testo unico›Capo VII
Art. 94
Art. 166 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 14 nov 1962
Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gl'interessati.
Note all'articolo
- La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-94