Testo unicoCapo VII

Art. 93

Art. 165 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 14 nov 1962
Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Note all'articolo

  • La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-93

In sintesi

La disposizione stabilisce il divieto generale di realizzare opere all'interno degli alvei di fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali senza aver prima ottenuto un apposito permesso dall'autorità amministrativa competente. Per alveo si intende specificamente tutto lo spazio compreso tra le sponde fisse del corso d'acqua. Vengono considerati parte integrante dell'alveo anche i rami, i canali secondari o i diversivi, anche qualora questi restino asciutti in determinati periodi dell'anno.

Perché esiste questa norma

La norma intende tutelare e regolamentare il regime dei corsi d'acqua pubblici e demaniali, subordinando qualunque intervento edilizio o modificativo al controllo preventivo della pubblica amministrazione.

A chi si applica

La disposizione si applica a qualunque soggetto, pubblico o privato («Nessuno»), che intenda realizzare opere all'interno degli alvei dei corsi d'acqua demaniali.

Esempio pratico

Un privato cittadino intende costruire un piccolo muretto di contenimento o una passerella all'interno dello spazio delimitato dalle sponde di un torrente demaniale vicino al proprio terreno. Prima di avviare qualsiasi lavoro, anche se il torrente è in secca durante la stagione estiva, deve obbligatoriamente richiedere e ottenere il permesso dall'autorità amministrativa.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di richiedere e ottenere il permesso preventivo dell'autorità amministrativa prima di eseguire qualsiasi opera nell'alveo.

Cosa è cambiato

L'articolo 93 è stato modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a della legge 10 ottobre 1962, n. 1484.

Domande frequenti

Posso realizzare un'opera se il canale o ramo del fiume è asciutto per gran parte dell'anno?No, non è consentito procedere liberamente. La norma chiarisce che fanno parte dell'alveo anche i rami, i canali o i diversivi che rimangono asciutti in alcuni periodi dell'anno, richiedendo comunque il permesso amministrativo.
Cosa si intende esattamente per alveo ai sensi della norma?L'alveo è definito come lo spazio compreso fra le sponde fisse dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali, inclusi i relativi rami o diversivi.
È sempre necessario il permesso dell'autorità amministrativa per fare lavori nell'alveo?Sì, la norma pone un divieto assoluto a chiunque di eseguire opere negli alvei indicati senza la preventiva autorizzazione o permesso dell'autorità amministrativa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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