Art. 9

In vigore dal 19 giu 1901
Il consiglio direttivo si aduna in adunanza plenaria almeno una volta al mese. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente, ovvero sopra richiesta di quattro dei suoi componenti. Le adunanze del consiglio e delle sezioni sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei membri che hanno voto deliberativo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta: in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-9

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