Art. 13
In vigore dal 19 giu 1901
I redditi dell'istituto ed i contributi dei vari enti debbono essere, appena riscossi, depositati presso un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dal consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-13