Art. 15
In vigore dal 19 giu 1901
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e del convitto è determinato da una pianta organica che sarà approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sopra proposta del consiglio direttivo e sarà annessa al regolamento di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-15