Art. 12

In vigore dal 19 giu 1901
Nessuno storno da un capitolo all'altro dei bilanci preventivi e nessun prelevamento dal fondo di riserva per «le spese impreviste» potranno essere fatti senza l'approvazione preventiva del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nè potranno essere resi esecutivi impegni di spese eccedenti il bilancio, senza l'approvazione del Ministero stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-12

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