Art. 12
In vigore dal 19 giu 1901
Nessuno storno da un capitolo all'altro dei bilanci preventivi e nessun prelevamento dal fondo di riserva per «le spese impreviste» potranno essere fatti senza l'approvazione preventiva del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nè potranno essere resi esecutivi impegni di spese eccedenti il bilancio, senza l'approvazione del Ministero stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-12